ammortizzatori 2013 - CdLT MOLISE

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ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA DELLA REGIONE MOLISE ANNO 2013 – B.U.R.M. N.27 DEL 01 OTTOBRE 2013
 
 
 
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
DESTINATARI:
lavoratori delle imprese appartenenti a tutti i settori, datoriali e dei lavoratori, degli enti ed istituzioni che svolgono attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori, personale dipendente delle associazioni di categorie e delle organizzazioni sindacali, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno 2 dipendenti a tempo indeterminato;
- La durata della concessione o proroga dei trattamenti è fissata non oltre il periodo di validità dell’accordo quadro al 31 Dicembre 2013 e comunque a partire dal 1° Settembre 2013;
- Termini: la domanda di concessione dei trattamenti deve essere presentata entro e non oltre il 16 Dicembre 2013;
- Per l’iter procedurale e le istruzioni Operative si rimanda al B.U.R.M. N°27 del 01-10-2013;
 
MOBILITA’ IN DEROGA
DESTINATARI:
percettori di ammortizzatori sociali con scadenza nel corso del 2013 e dei lavoratori licenziati e/o con contratto a tempo determinato scaduto (inclusi gli apprendisti e i somministrati) ne corso del 2013 che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali e che hanno un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato;
I lavoratori beneficiari do mobilità in deroga devono essere residenti nella Regione Molise da almeno sei mesi effettivi e possono appartenere a tutti i settori;
La durata del trattamento è fissata non oltre il periodo di validità dell’accordo quadro al 31 Dicembre 2013 e comunque a partire dal 1° Luglio 2013;
 
PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA MOBILITA’ IN DEROGA;
I lavoratori possono presentare la domanda di concessione del trattamento in Deroga all’INPS, tramite i Patronati della nostre sedi presenti sul Territorio;
L’INPS, accertati i requisiti e ricevuta la documentazione dal Centro Provinciale per l’impiego, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi.
 
 
 
 
Regione Molise
 
 
ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – ANNO 2013
 
 
 
 
In data 13 settembre 2013, presso la sede dell’Assessorato al Lavoro, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Politiche del Lavoro Michele Petraroia e al Direttore del Servizio Politiche per l’Occupazione Vincenzo Rossi, si è riunito il Tavolo di concertazione Ammortizzatori Sociali in deroga, per sottoscrivere il presente Accordo – Quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013.
 
 
PRESENTI
- Direzione Regionale Lavoro
- Direzione Regionale INPS
- Agenzia Regionale Molise Lavoro
- Amministrazione Provinciale di Campobasso
- Amministrazione Provinciale di Isernia
- Associazione degli Industriali del Molise
- CNA Molise
- Legacooperative Molise
- Federazione regionale coltivatori diretti
- CGIL Molise
- CISL Molise
- Italia Lavoro Spa
 
 
 
LE PARTI
 
 
VISTA la legge 28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che all’art. 2 sancisce quanto segue:
 
comma 64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
 
comma 65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
 
comma 66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” cd. legge di stabilità finanziaria 2013, che al comma 254 sancisce che: in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituti centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l’anno 2013.
 
VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013 sottoscritta il 22 novembre 2012, che ai punti 11) e 12) stabilisce quanto segue:
 
punto 11). Il Governo – sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92 del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa;
 
punto 12). Il Piano di ripartizione dei 650 milioni di euro sarà definito, entro il 30 novembre 2012, sulla base dell’andamento storico della spesa degli ammortizzatori sociali in deroga nel quadriennio 2009 – 2012, come risultante dai dati che saranno certificati dall’INPS.
 
VISTO il piano di riparto dell’80% delle risorse di cui al precedente punto 11) messe a disposizione utilizzando il criterio della spesa storica di cui al precedente punto 12) della citata Intesa Stato Regioni;
 
VISTO il decreto n. 73648 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.930.998,87 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013;
 
VISTO il decreto n. 73649 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 1.928.098,54 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013;
 
VISTO il decreto n. 74286 del 04 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.265.532,35 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013;
 
VISTA l’ipotesi di distribuzione delle risorse statali pari a 500 milioni di Euro stanziati dal D.L. 102/2013 di cui 300 milioni di Euro da ripartire tra le Regioni con i criteri di riparto già condivisi e relativi alla spesa storica, al numero totale addetti al Censimento 2011 imprese, e al numero totale addetti imprese per aziende inferiori a 10 dipendenti al 2011, con pesi rispettivamente del 60%, 20%, 20%, e che prevede l’assegnazione alla Regione Molise di Euro € 3.458.383,31;
 
CONSIDERATA E CONDIVISA la preoccupazione delle Regioni circa l’insufficienza delle risorse per la copertura del fabbisogno dell’intero anno per il finanziamento degli AA.SS. in deroga, ma anche per far fronte alle richieste ad oggi già pervenute.
 
VALUTATA la necessità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione di programmi e di politiche attive del lavoro;
 
RITENUTO di dover strutturare un sistema in grado di garantire un sostegno al reddito al maggior numero possibile di soggetti svantaggiati, secondo un equo criterio di rotazione funzionale ad evitare rischi di “stagnazione” dei bacini di percettori di trattamenti in deroga, e ad offrire pari opportunità di reingresso nel mercato del lavoro attraverso un percorso strutturato di formazione e di ricollocazione lavorativa, in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell’articolo 4 della legge del 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
 
CONCORDANO quanto segue:
 
    il presente Accordo Quadro, avente validità fino al 31 dicembre 2013, definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, fino all’esaurimento delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    i lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga di cui sopra, sottoscrivono il Patto di Attivazione che sancisce l’ingresso all’interno dei percorsi di ricollocazione lavorativa previsti dall’iniziativa ministeriale Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di Re-Impiego nella Regione Molise 2012 - 2014;
    di individuare nel mese di novembre 2013, il termine di verifica dei flussi finanziari funzionale alla eventuale distribuzione in misura percentuale delle risorse residue destinabili partitamente ai trattamenti di CIG e Mobilità in deroga.;
    gli interventi in deroga alla vigente normativa – per trattamenti la cui durata è fissata al 31 dicembre 2013– e comunque a partire dal 1° settembre 2013 per le tipologie di cui alle seguenti lettere A e B e dal 1° luglio 2013 per la tipologia di cui alla seguente lettera C.
 
 
A. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato;
B. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore del personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, e degli enti ed istituzioni di relativa emanazione, che svolgono attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato.
 
La concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui alle lettere A e B è accordata ai datori di lavoro sopra menzionati:
1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l’anno 2013;
3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di Cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.
 
Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.
 
I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.
 
I trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno concessi:
a) in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti a tutti i settori;
b) in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, per il periodo corrispondente alla durata dell’ammortizzatore concesso, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata del contratto.
 
La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) dell’attività lavorativa, con riferimento alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l’anno 2013.
 
La concessione della CIG in deroga è preceduta dall’apposita procedura di consultazione sindacale e dall’esame congiunto previsto dalla stessa, nell’ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.
 
La CIG in deroga non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche dell’intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell’istanza.
 
La concessione o proroga dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore al 01 settembre 2013.
 
Le concessioni relative ai punti 1), 2) e 3) della lettera A, sono subordinate alla sottoscrizione del “Patto di Servizio Azienda” alla compilazione del “Questionario Azienda” e alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari: risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale (nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento, che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell’impresa; qualora l’impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.
 
La Regione Molise effettuerà, ove necessario, la verifica dell’effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell’INPS.
 
La Regione Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall’azienda, inviando parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.
 
Per le concessioni di CIG in deroga in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, la Regione Molise è esonerata dall’invio del parere non vincolante sul piano di risanamento essendo la CIG in deroga evento derivante dalla richiesta e dalla relativa concessione della CIGO e/o CIGS contenente tutte le informazioni inerenti alle motivazioni della crisi.
 
La Direzione Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione, emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.
 
Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all’art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):
• del 10% nel caso di prima proroga;
• del 30% nel caso di seconda proroga;
• del 40% nel caso di proroghe successive.
 
I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell’arco temporale del triennio 2010, 2011 e 2012 – non possono superare il limite di:
 
    24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui ai precedenti punti a) e b).
 
 
C. La concessione dei trattamenti di Mobilità in deroga sarà autorizzata – a seguito della pubblicazione sul BURM delle apposite Istruzioni Operative per la concessione dei trattamenti in deroga – a favore dei percettori di AA.SS. con scadenza nel corso del 2013 e dei lavoratori licenziati e/o con contratto a tempo determinato scaduto (inclusi gli apprendisti e i somministrati) nel corso del 2013 che non hanno accesso agli AA.SS., aventi i seguenti requisiti:
 
    anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91 e tenuto conto del limite massimo delle due annualità di concessione così come da Intesa Stato-Regioni e P.A. del 20/04/2011 riconfermata nella nuova Intesa Stato-Regioni e P.A. del 22/11/2012;
 
 
I lavoratori beneficiari di mobilità in deroga possono appartenere a tutti i settori.
 
Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all’art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). Pertanto, trascorsi 12 mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:
• del 10% nel caso di prima proroga.
• del 30% nel caso di seconda proroga.
• del 40% nel caso di proroghe successive.
 
LE PARTI INOLTRE CONCORDANO
1. Di individuare nel Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga il luogo di condivisione, di monitoraggio e di rimodulazione e/o integrazione del presente Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
2. Di raccordare gli interventi di concessione degli ammortizzatori in deroga con il Programma Ministeriale Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise 2012 – 2014, funzionale a rendere proattiva la fase di fruizione del trattamento in deroga nonché a strutturare percorsi mirati di riqualificazione e/o ricollocazione lavorativa in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell’articolo 4 della Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
3. Di collegare la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive annesse, a programmi e azioni di supporto al reimpiego legati ai settori di crisi, da promuovere sul territorio regionale, utilizzando risorse riconducibili anche ad altri programmi di intervento.
4. Di far interagire operativamente i Servizi Regionali dell’Assessorato al Lavoro e dell’Assessorato alle Attività Produttive, al fine di offrire un supporto concreto alle aziende in difficoltà, in un ambito dove vengano espresse al massimo le responsabilità sociali di ogni attore coinvolto nella crisi. La struttura di servizio avrà il compito di:
 
    attenuare le ripercussioni della crisi sulle categorie più vulnerabili proteggendo l’occupazione e prevenendo il rischio di consolidamento dei bacini di lavoratori che ne stanno subendo gli effetti, in linea con le indicazioni della Commissione Europea sulla exit strategy e in linea con i diversi provvedimenti anticrisi adottati a livello Nazionale e Regionale;
 
 
    promuovere le politiche di intervento programmate in risposta alla crisi, con lo scopo di fornire una credibile alternativa all’utilizzo passivo degli ammortizzatori sociali;
 
 
    costruire insieme all’azienda, attraverso l’ottimizzazione degli strumenti già inseriti nelle Istruzioni Operative (Questionario Azienda e Patto di Servizio Azienda), un “Piano di gestione della crisi” (aziendale/settoriale), in funzione del rilancio produttivo e del riposizionamento aziendale;
 
 
    individuare percorsi formativi ed interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale individuali o di gruppo, sia all’interno dei cataloghi regionali, sia attraverso percorsi formativi ad hoc coerenti con i “piani di gestione” delle singole crisi aziendali e/o di settore.
 
5. Di proseguire nell’azione di potenziamento e qualificazione dei Servizi per il Lavoro della Regione Molise al fine di:
 
    garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di servizio sanciti dal Masterplan dei Servizi per il Lavoro 2007-2013, così come indicati nelle apposite progettazioni esecutive redatte dalle Province di Campobasso e Isernia, approvate e finanziate dalla Regione Molise;
    garantire la prosecuzione delle attività progettuali-strumentali delle politiche attive del lavoro (Masterplan e Welfare to Work) con apposite linee di indirizzo e misure di azioni da inserire nel redigendo POR-FSE 2014/2020.
 
6. Di coinvolgere a garanzia delle determinazioni definite nel presente accordo i nuclei ispettivi dell’INPS e del Ministero del Lavoro che attiveranno tutte le opportune verifiche funzionali al rispetto delle vigenti normative.
7. Di recepire il punto 7) dell’Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 che recita quanto segue: il Governo e le Regioni concordano, data l'attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative anche con il concorso dei Fondi interprofessionali, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa.
8. Di recepire il punto 14) dell’Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 che recita quanto segue: il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano a monitorare costantemente l'andamento della spesa per l'anno 2013. A tal fine, entro il 30 giugno 2013 si incontreranno per una verifica della spesa effettiva e degli ulteriori eventuali fabbisogni; entro il 31 ottobre 2013 sarà definito il riparto per l'annualità 2014.
9. Di autorizzare le concessioni dei trattamenti in deroga subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione Molise sulla base dei citati punti 11) e 12) dell’Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 e ai successivi provvedimenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e sulla base del costante monitoraggio dei flussi finanziari.
10. Di sottoporre il presente Accordo Quadro a verifica periodica, in relazione al monitoraggio degli interventi realizzato congiuntamente dalla Regione Molise e dall’INPS in raccordo con Italia Lavoro Spa.
11. Di riservarsi la possibilità di apportare al presente documento le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, sia in seguito ad eventuali sviluppi della normativa e/o delle intese istituzionali che costituiscono i presupposti dell’Accordo Quadro stesso, sia per adeguarne i contenuti all’evoluzione del quadro congiunturale o alle risultanze del monitoraggio, sia per ottimizzare le procedure gestionali.
 
 
 
ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N._______ DEL__________
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2013
 
 
1. PREMESSA
 
L’art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
 
Il Governo – sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92 del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
 
In data 22 novembre 2012 è stata sottoscritta – in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013, che al punto 11) stabilisce quanto segue: il Governo – sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92 del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
 
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” cd. legge di stabilità finanziaria 2013, al comma 254 ha sancito che: in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituti centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l’anno 2013.
 
Il 26 febbraio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise, con il quale è stata assegnata alla Regione Molise la somma di Euro 4.930.998,87 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013, in virtù del piano di riparto che prevede una prima assegnazione dell’80% dei 650 milioni riservati alle Regioni per gli AA.SS. in deroga di cui ai punti 11) e 12) dell’Intesa di cui sopra.
 
Con decreto n. 73648 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze sono state assegnate alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.930.998,87 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013.
 
Con decreto n. 73649 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze sono state assegnate alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 1.928.098,54 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013.
 
Con decreto n. 74286 del 04 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.265.532,35 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013;
 
In sede di IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle P.A. in data 18 settembre 2013, è stata discussa l’ipotesi di distribuzione delle risorse statali pari a 500 milioni di Euro stanziati dal D.L. 102/2013 di cui 300 milioni di Euro da ripartire tra le Regioni con i criteri di riparto già condivisi e relativi alla spesa storica, al numero totale addetti al Censimento 2011 imprese, e al numero totale addetti imprese per aziende inferiori a 1 dipendenti al 2011, con pesi rispettivamente del 60%, 20%, 20%, e che prevede l’assegnazione alla Regione Molise di Euro € 3.458.383,31;
 
Con l’Accordo Quadro tra la Regione Molise e le Parti Sociali per la concessione degli Ammortizzatori sociali in deroga – anno 2013 del 13 settembre 2013, si definiscono i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, e si individua nel Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga il luogo di condivisione, monitoraggio e di eventuali rimodulazioni e/o integrazioni degli interventi posti in essere attraverso la pubblicazione sul BURM delle presenti Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise.
 
Al fine di regolare le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga, nonché di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore, è stata sottoscritta la Convenzione tra INPS/Direzione Regionale e Regione Molise/Assessorato al Lavoro in data 7 agosto 2009.
 
 
2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI CIG E DI MOBILITA’ IN DEROGA
 
Gli interventi in deroga alla vigente normativa – per trattamenti la cui durata è fissata non oltre il periodo di validità dell’accordo quadro al 31 Dicembre 2013 e comunque a partire dal 1° settembre 2013 per le tipologie di cui alle seguenti lettere A e B e dal 1° luglio 2013 per la tipologia di cui alla seguente lettera C;
 
A. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato;
B. La concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore del personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, e degli enti ed istituzioni di relativa emanazione, che svolgono attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato.
 
La concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui alle lettere A e B, è accordata ai datori di lavoro sopra menzionati:
1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l’anno 2013;
3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di Cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.
 
Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.
 
I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.
 
I trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno concessi:
a) in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti a tutti i settori;
b) in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese per le quali è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, per il periodo corrispondente alla durata dell’ammortizzatore concesso, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata del contratto.
 
La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) dell’attività lavorativa, con riferimento alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l’anno 2013.
 
La concessione della CIG in deroga è preceduta dall’apposita procedura di consultazione sindacale e dall’esame congiunto previsto dalla stessa, nell’ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.
 
La CIG in deroga non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche dell’intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell’istanza.
 
La concessione o proroga dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore al 1° settembre 2013.
 
Le concessioni relative ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo, sono subordinate alla sottoscrizione del “Patto di Servizio Azienda” (Allegato 6), alla compilazione del “Questionario Azienda” (Allegato 7) e alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari: risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale (nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento, che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell’impresa; qualora l’impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.
 
La Regione Molise effettuerà, ove necessario, la verifica dell’effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell’INPS.
 
La Regione Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall’azienda, inviando parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.
 
Per le concessioni di CIG in deroga in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, la Regione Molise è esonerata dall’invio del parere non vincolante sul piano di risanamento essendo la CIG in deroga evento derivante dalla richiesta e dalla relativa concessione della CIGO e/o CIGS contenente tutte le informazioni inerenti alle motivazioni della crisi.
 
La Direzione Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione, emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.
 
La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):
• del 10% nel caso di prima proroga;
• del 30% nel caso di seconda proroga;
• del 40% nel caso di proroghe successive.
 
I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell’arco temporale del triennio 2010, 2011 e 2012 – non possono superare il limite di:
 
    24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui ai precedenti punti a) e b).
 
 
C. La concessione dei trattamenti di Mobilità in deroga – secondo le modalità stabilite dalle presenti Istruzioni Operative – sarà autorizzata a favore dei percettori di AA.SS. con scadenza nel corso del 2013 e dei lavoratori licenziati e/o con contratto a tempo determinato scaduto (inclusi gli apprendisti e i somministrati) nel corso del 2013 che non hanno accesso agli AA.SS., aventi i seguenti requisiti:
 
    anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91 e tenuto conto del limite massimo delle due annualità di concessione così come da Intesa Stato-Regioni e P.A. del 20/04/2011 riconfermata nella nuova Intesa Stato-Regioni e P.A. del 22/11/2012;
 
I lavoratori beneficiari di mobilità in deroga possono appartenere a tutti i settori.
 
Ai lavoratori si applicano le riduzioni di trattamento di cui all’art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n° 57 del 13 Marzo 2007).
Pertanto, trascorsi 12 mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:
• del 10% nel caso di prima proroga;
• del 30% nel caso di seconda proroga;
• del 40% nel caso di proroghe successive.
 
3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI
 
I trattamenti in deroga saranno concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise.
 
Come da Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 26 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione Molise e l’INPS verificheranno costantemente l’andamento della spesa, nel limite complessivo delle risorse assegnate per il 2013.
 
Si individua nel mese di novembre 2013, il termine di verifica dei flussi finanziari funzionale alla eventuale distribuzione in misura percentuale delle risorse residue destinabili partitamente ai trattamenti di CIG e Mobilità in deroga.
 
L’erogazione dei trattamenti, da parte dell’INPS, avverrà solo successivamente all’assegnazione dei fondi ed all’effettivo trasferimento alla Regione Molise.
 
 
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA’ IN DEROGA
 
I lavoratori di cui alle lettere A, B e C del paragrafo 2, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti Istruzioni operative pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
 
 
5. INCOMPATIBILITA’
 
L’erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall’INPS.
 
6. LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
 
6.1 Le procedure di attivazione per la concessione della CIG in deroga di cui alle lettere A e B del paragrafo 2.
 
L’avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico dei datori di lavoro operanti nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 3) del paragrafo 2, ovvero:
 
1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l’anno 2013;
3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di Cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.
 
Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.
 
I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.
 
L’iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi :
 
- L’impresa/datore di lavoro che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:
a) causale di istanza di CIG in deroga comprendente: P.Iva o Codice Fiscale, matricola INPS, codice Ateco 2007, CCNL, settore di riferimento e numero totale di dipendenti;
b) periodo richiesto;
c) numero lavoratori interessati;
d) andamento occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione dell’istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro);
e) autocertificazione dell’effettivo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria per le sospensioni (CIGO e/o CIGS), per le sole aziende che accedono a tali ammortizzatori (Allegato 8);
f) “Patto di Servizio Azienda” (Allegato 6);
g) “Questionario Azienda” (Allegato 7);
h) relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria.
 
- Entro tre giorni dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese / datori di lavoro o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^ – Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali - Servizio Politiche per l’Occupazione (Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso), anche a mezzo Fax al numero 0874.424369, o all’indirizzo di posta elettronica cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it.
 
- Costituisce oggetto dell’esame congiunto:
• il programma che l’impresa / datore di lavoro intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
• la sottoscrizione del “Patto di servizio Azienda” (Allegato 6) e verifica del “Questionario Azienda” (Allegato 7);
• le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
• i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
• le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
• la relazione dell’azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause hanno prodotto sull’occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito;
• il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali;
• lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
 
- Esperita la procedura di esame congiunto, le imprese / datori di lavoro presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di esame congiunto a pena di decadenza alla Direzione Regionale del Lavoro attraverso l’apposito modello “CIG deroga” (Allegato 1) allegando il relativo verbale, l’allegato “Quadro Mensile a consuntivo” (Allegato 4) e l’allegato “Dichiarazione di responsabilità” (Allegato 5), all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it., e per conoscenza agli indirizzi di posta elettronica cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it e molisederoghe@italialavoro.it.,
- La Direzione Regionale del Lavoro, secondo le modalità previste nelle presenti Istruzioni operative, approverà il trattamento di CIG in deroga e trasmetterà il provvedimento autorizzatorio alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^ – Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali - Servizio Politiche per l’Occupazione (cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it.), e per conoscenza all’indirizzo di posta elettronica molisederoghe@italialavoro.it.
- La Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^ – Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali - Servizio Politiche per l’Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica all’INPS il provvedimento autorizzatorio, il Modello “SR100_IG15 Deroga” (Allegato 2) e il Verbale di esame congiunto; contestualmente provvederà ad inviare ai CPI territorialmente competenti il Decreto di autorizzazione della DRL, il Verbale di esame congiunto e il “Quadro Mensile a consuntivo” (Allegato 4), ai rispettivi indirizzi:
• CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
• CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
• CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
- Le imprese / datori di lavoro beneficiarie invieranno in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento) il modello “SR41” (Allegato 3) all’INPS secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it; e il modello “Quadro Mensile a consuntivo” (Allegato 4) alla DRL (all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it), alla Regione Molise (all’indirizzo cigderoga@mail.regione.molise.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all’indirizzo molisederoghe@italialavoro.it), al fine di verificare l’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale concesso.
- La Regione Molise, la DRL e Italia Lavoro S.p.A., sulla base dei dati economici forniti dalla Direzione Regionale INPS, sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.
 
I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell’arco temporale del triennio 2010, 2011 e 2012 – non possono superare il limite di:
 
    24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui al precedente punto a) e b).
 
 
6.2 Termini
 
Le imprese/datori di lavoro di cui alle lettere A e B del paragrafo 2, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti Istruzioni operative pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, entro e non oltre il 16 Dicembre 2013.
 
Il “Quadro Mensile a consuntivo” (Allegato 4) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.
 
L’autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l’insieme dell’impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all’interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.
 
 
6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici
 
Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:
• abbiano qualifica di operai, impiegati, intermedi e quadri (compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio);
• abbiano maturato alle dipendenze dell’impresa che procede alla sospensione un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni.
 
6.4 Modulistica
 
La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:
• www.moliselavoro.it , nel link dedicato Trattamenti in deroga
• www.dg3molise.it Trattamenti in deroga
 
 
La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell’impresa/datori di lavoro, in bollo (€ 16,00).
 
La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri “A”, “B”, “C” e “D” (Allegato 1) disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.
Il file Excel debitamente compilato va trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro via e-mail all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it (e per conoscenza alla Regione Molise all’indirizzo cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it) con un messaggio avente come oggetto: Domanda di CIG in deroga - [Ragione Sociale Ditta], contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l’indirizzo dell’unità locale per cui si richiede l’integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della DRL verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell’avvenuta ricezione della e-mail, contenente l’assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.
 
Successivamente all’invio telematico di cui sopra, la domanda compilata, completa degli Allegati 1, 4 e 5, con il numero e la data di protocollo, va stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/datori di lavoro, ed inviata entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di esame congiunto, previa l’apposizione della citata marca da bollo di € 16,00, per posta, o consegnata a mano, alla Direzione Regionale del Lavoro all’indirizzo Via XXIV Maggio, 197 - 86100 Campobasso.
Alla domanda va allegata la stampa della e-mail con il file Excel inviata alla DRL con le modalità di cui sopra.
La suddetta documentazione deve essere integrata dai seguenti allegati (da fornire in formato cartaceo):
a) scheda relativa alle motivazioni della crisi, alle misure per il superamento della crisi stessa e al programma di gestione degli esuberi eventualmente previsti, allo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga e dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro (Allegato 5);
b) fotocopia della carta di identità, o altro documento di riconoscimento, del legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro che sottoscrive la domanda.
 
Per consentire all’INPS di procedere all’erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese/datori di lavoro invieranno i dati a consuntivo dell’effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento) attraverso l’invio del modello “SR41” (Allegato 3) all’INPS secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto (accedere all’indirizzo www.inps.it, selezionare le voci “Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti” e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento “CIG” e poi “CIG a pagamento diretto”. I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il “Manuale” per l’utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli “SR41” entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it).
 
Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul “Quadro D” della domanda di “CIG deroga”, e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello “D” originario, né potrà essere modificato l’ordinamento degli stessi nel file “Quadro mensile a consuntivo” (Allegato 4) di cui sopra.
I dati contenuti nel modello “SR41” (Allegato 3), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli “Quadri mensili a consuntivo” trasmessi per via telematica alla DRL.
In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l’acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell’INPS.
Tali modelli, debitamente compilati dall’azienda per ciascun lavoratore e firmati dall’interessato, dovranno riportare il timbro dell’azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E’ assolutamente indispensabile indicare la matricola dell’azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all’assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l’azienda dovrà compilare l’apposito riquadro previsto nel modello “SR41”, mentre il “Mod. ANF/DIP” (già in possesso dell’azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.
In tutti i casi deve essere compilato il modello Detrazione di Imposta (Allegato 8) per ciascun lavoratore e consegnato all’INPS in aggiunta al modello“SR41”.
Le imprese/datori di lavoro, per l’effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.
 
 
6.5 Erogazione della prestazione
 
Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse, o alla data di spedizione postale o consegna in caso di ritardo nell’invio della documentazione cartacea richiesta, secondo le modalità prima indicate, e nei limiti delle risorse assegnate.
Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall’INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà sulle coordinate bancarie indicate dai lavoratori e dalle lavoratrici aventi titolo sul modello “SR41” (Allegato 3); in mancanza di indicazione delle coordinate bancarie il pagamento avverrà mediante assegno circolare.
Si fa presente, che le imprese/datori di lavoro operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l’utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2013, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell’art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.
Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.
Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazione per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:
1. Il requisito dell’art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
2. I trattamenti di integrazione salariale sono soggetti ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 e successive integrazioni, così come riportati nella circ. INPS N. 14 del 30 gennaio 2013.
3. Sui trattamenti in deroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).
 
 
 
7. INTERVENTI DI MOBILITA’ IN DEROGA
 
7.1 Le procedure di attivazione per la concessione della Mobilità in deroga.
 
L’iter procedurale di concessione della Mobilità in deroga a favore dei lavoratori residenti nella Regione Molise da almeno 6 mesi effettivi di cui alla lettera C del paragrafo 2, si espleta attraverso le seguenti modalità:
 
- i lavoratori – in costanza dello stato di disoccupazione e che non possono beneficiare di altri ammortizzatori – possono presentare domanda di concessione del trattamento in deroga attraverso procedura on-line (sul Portale www.inps.it con l’utilizzo del PIN dispositivo), oppure per il tramite dei patronati e/o altre categorie abilitate.
- I lavoratori interessati, previa verifica del requisito di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 223/91 da effettuarsi presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, hanno sette giorni lavorativi per presentare l'istanza di trattamento di mobilità in deroga alla competente sede Inps provinciale tramite la procedura on-line di cui sopra.
- l’INPS – accertati i requisiti e ricevuta dal CPI la documentazione inerente alla verifica dei prerequisiti di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga, ricevuto l’atto di concessione e la relativa autorizzazione da parte della Regione Molise, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi con inizio della prestazione non anteriore al 1° luglio 2013 e, comunque:
• dal lunedì successivo alla data di scadenza dell’ammortizzatore sociale;
• dal lunedì successivo alla data di licenziamento (qualora il lavoratore non possa beneficiare di altro ammortizzatore sociale).
L’INPS, contestualmente, invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:
• CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
• CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
• CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
 
- l’INPS – accertati i requisiti e ricevuta dal CPI la documentazione inerente alla verifica dei prerequisiti di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga, ricevuto l’atto di concessione e la relativa autorizzazione da parte della Regione Molise, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi dal lunedì successivo alla data di presentazione della domanda per coloro ai quali scade il trattamento di ammortizzatore sociale o licenziati dopo il 1° luglio 2013, e dal 1° luglio 2013 per coloro con ammortizzatore sociale scaduto o licenziati in data antecedente al 1° luglio 2013 e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:
• CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
• CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
• CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
 
 
7.2 Modulistica
 
La modulistica è disponibile ai seguenti indirizzi:
• www.moliselavoro.it, nel link dedicato Trattamenti in deroga
• www.dg3molise.it Trattamenti in deroga
 
 
7.3 Le politiche attive o di attivazione e l’inserimento in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.
 
Le presenti Istruzioni operative sono concepite al fine di rendere il periodo di fruizione del trattamento in deroga funzionale a strutturare politiche e percorsi di reimpiego secondo il Modello di Attivazione – concepito nella logica della proattività e del lifewide learning – previsto dall’Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise 2012 – 2014 in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell’articolo 4 della Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
Pertanto, i beneficiari di trattamenti in deroga – previa sottoscrizione del Patto di Attivazione presso i Centri per l’Impiego regionali – saranno inseriti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.
 
A tal proposito, al punto 8) dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013 sottoscritta in data 22 novembre 2012, si sottolinea che “entro il mese di febbraio 2013 saranno definiti criteri minimi per regolare l’attivazione delle politiche attive nei confronti dei destinatari degli ammortizzatori in deroga”.
 
 
7.4 Regime sanzionatorio
 
I lavoratori fruitori dei trattamenti in deroga, incorrono nella sanzione della decadenza dai medesimi trattamenti in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita sulla base dei seguenti commi:
 
40. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
 
41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
 
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.
 
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
 
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.
 
44. E’ fatto obbligo ai servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all’INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
 
Con riferimento al percorso di riqualificazione professionale, la partecipazione allo stesso si considera irregolare quando il beneficiario abbia frequentato meno dell’80% dell’attività prevista, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.
 
Resta inteso che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.
 
 
 
 
 
 
 
Avviso di rettifica - BURM n.27/2013-:
 
 
1) A pagina 5575 secondo capoverso, terzo rigo, le parole “dall’inizio della sospensione” sono sostituite dalle seguenti : “dalla data di sottoscrizione del verbale dell’esame congiunto”.
 
2) A pagina 5577 punto 7.1, terzo capoverso, quarto rigo, le parole “dal lunedì successivo alla data di presentazione della domanda per coloro ai quali scade il trattamento di ammortizzatore sociale o licenziati dopo il 1° luglio 2013, e dal 1° luglio 2013 per coloro con ammortizzatore sociale scaduto o licenziati in data antecedente al 1° luglio 2013 e contestualmente invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi” sono sostituite dalle seguenti:
 
“ con inizio della prestazione non anteriore al 1° luglio 2013, e, comunque:
• dal lunedì successivo alla data di scadenza dell’ammortizzatore sociale;
• dal lunedì successivo alla data di licenziamento (qualora il lavoratore non possa beneficiare di altro ammortizzatore sociale).
L’INPS, contestualmente, invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:”
 
 
 

Creato da S. Fanelli
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