ISTRUZIONI
OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA DELLA REGIONE MOLISE
ANNO 2013 – B.U.R.M. N.27 DEL 01 OTTOBRE 2013
CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA
DESTINATARI:
lavoratori delle
imprese appartenenti a tutti i settori, datoriali e dei lavoratori, degli enti
ed istituzioni che svolgono attività di assistenza alle imprese e ai
lavoratori, personale dipendente delle associazioni di categorie e delle organizzazioni
sindacali, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno 2 dipendenti a
tempo indeterminato;
- La durata
della concessione o proroga dei trattamenti è fissata non oltre il periodo di
validità dell’accordo quadro al 31 Dicembre 2013 e comunque a partire dal 1°
Settembre 2013;
- Termini: la
domanda di concessione dei trattamenti deve essere presentata entro e non oltre
il 16 Dicembre 2013;
- Per l’iter
procedurale e le istruzioni Operative si rimanda al B.U.R.M. N°27 del
01-10-2013;
MOBILITA’ IN
DEROGA
DESTINATARI:
percettori di
ammortizzatori sociali con scadenza nel corso del 2013 e dei lavoratori
licenziati e/o con contratto a tempo determinato scaduto (inclusi gli
apprendisti e i somministrati) ne corso del 2013 che non hanno accesso agli ammortizzatori
sociali e che hanno un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6
di lavoro effettivamente prestato;
I lavoratori
beneficiari do mobilità in deroga devono essere residenti nella Regione Molise
da almeno sei mesi effettivi e possono appartenere a tutti i settori;
La durata del
trattamento è fissata non oltre il periodo di validità dell’accordo quadro al
31 Dicembre 2013 e comunque a partire dal 1° Luglio 2013;
PROCEDURE DI
ATTIVAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA MOBILITA’ IN DEROGA;
I lavoratori
possono presentare la domanda di concessione del trattamento in Deroga
all’INPS, tramite i Patronati della nostre sedi presenti sul Territorio;
L’INPS, accertati
i requisiti e ricevuta la documentazione dal Centro Provinciale per l’impiego,
provvederà ad erogare i trattamenti medesimi.
Regione Molise
ACCORDO QUADRO
PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – ANNO 2013
In data 13 settembre
2013, presso la sede dell’Assessorato al Lavoro, alla presenza dell’Assessore
Regionale alle Politiche del Lavoro Michele Petraroia e al Direttore del
Servizio Politiche per l’Occupazione Vincenzo Rossi, si è riunito il Tavolo di
concertazione Ammortizzatori Sociali in deroga, per sottoscrivere il presente
Accordo – Quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per
il 2013.
PRESENTI
- Direzione
Regionale Lavoro
- Direzione
Regionale INPS
- Agenzia
Regionale Molise Lavoro
- Amministrazione
Provinciale di Campobasso
-
Amministrazione Provinciale di Isernia
- Associazione
degli Industriali del Molise
- CNA Molise
-
Legacooperative Molise
- Federazione
regionale coltivatori diretti
- CGIL Molise
- CISL Molise
- Italia Lavoro
Spa
LE PARTI
VISTA la legge
28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita” che all’art. 2 sancisce quanto segue:
comma 64. Al
fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla
riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la
gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei
livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per
periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la
concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine
destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
comma 65.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro
700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
comma 66.
Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga
alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai
sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base
di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
VISTA la legge
24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” cd. legge di stabilità finanziaria 2013, che al comma
254 sancisce che: in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di
ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una
logica di condivisione solidale fra istituti centrali, territoriali e parti
sociali, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 65, della legge
28 giugno 2012, n. 92, l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l’anno 2013.
VISTA l’Intesa
tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in
materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro
per l’anno 2013 sottoscritta il 22 novembre 2012, che ai punti 11) e 12)
stabilisce quanto segue:
punto 11). Il
Governo – sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 65, della citata
Legge n. 92 del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro
alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di
euro alle Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di
trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento
della contribuzione figurativa;
punto 12). Il
Piano di ripartizione dei 650 milioni di euro sarà definito, entro il 30
novembre 2012, sulla base dell’andamento storico della spesa degli
ammortizzatori sociali in deroga nel quadriennio 2009 – 2012, come risultante
dai dati che saranno certificati dall’INPS.
VISTO il piano
di riparto dell’80% delle risorse di cui al precedente punto 11) messe a
disposizione utilizzando il criterio della spesa storica di cui al precedente
punto 12) della citata Intesa Stato Regioni;
VISTO il decreto
n. 73648 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione
Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.930.998,87 a valere sul Fondo per
occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per
l’anno 2013;
VISTO il decreto
n. 73649 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione
Molise risorse finanziarie pari ad Euro 1.928.098,54 a valere sul Fondo per
occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per
l’anno 2013;
VISTO il decreto
n. 74286 del 04 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione
Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.265.532,35 a valere sul Fondo per
occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per
l’anno 2013;
VISTA l’ipotesi
di distribuzione delle risorse statali pari a 500 milioni di Euro stanziati dal
D.L. 102/2013 di cui 300 milioni di Euro da ripartire tra le Regioni con i
criteri di riparto già condivisi e relativi alla spesa storica, al numero
totale addetti al Censimento 2011 imprese, e al numero totale addetti imprese
per aziende inferiori a 10 dipendenti al 2011, con pesi rispettivamente del
60%, 20%, 20%, e che prevede l’assegnazione alla Regione Molise di Euro €
3.458.383,31;
CONSIDERATA E
CONDIVISA la preoccupazione delle Regioni circa l’insufficienza delle risorse
per la copertura del fabbisogno dell’intero anno per il finanziamento degli
AA.SS. in deroga, ma anche per far fronte alle richieste ad oggi già pervenute.
VALUTATA la
necessità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con
misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione
di programmi e di politiche attive del lavoro;
RITENUTO di
dover strutturare un sistema in grado di garantire un sostegno al reddito al
maggior numero possibile di soggetti svantaggiati, secondo un equo criterio di
rotazione funzionale ad evitare rischi di “stagnazione” dei bacini di
percettori di trattamenti in deroga, e ad offrire pari opportunità di
reingresso nel mercato del lavoro attraverso un percorso strutturato di
formazione e di ricollocazione lavorativa, in coerenza con quanto stabilito dal
comma 33 dell’articolo 4 della legge del 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
CONCORDANO
quanto segue:
il presente Accordo Quadro, avente validità
fino al 31 dicembre 2013, definisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori
sociali in deroga, fino all’esaurimento delle risorse assegnate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
i lavoratori beneficiari dei trattamenti in
deroga di cui sopra, sottoscrivono il Patto di Attivazione che sancisce
l’ingresso all’interno dei percorsi di ricollocazione lavorativa previsti
dall’iniziativa ministeriale Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche
di Re-Impiego nella Regione Molise 2012 - 2014;
di individuare nel mese di novembre 2013,
il termine di verifica dei flussi finanziari funzionale alla eventuale
distribuzione in misura percentuale delle risorse residue destinabili
partitamente ai trattamenti di CIG e Mobilità in deroga.;
gli interventi in deroga alla vigente
normativa – per trattamenti la cui durata è fissata al 31 dicembre 2013– e
comunque a partire dal 1° settembre 2013 per le tipologie di cui alle seguenti
lettere A e B e dal 1° luglio 2013 per la tipologia di cui alla seguente
lettera C.
A. La
concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa
Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese
ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo
indeterminato;
B. La
concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa
Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore del personale dipendente delle
associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei
lavoratori, e degli enti ed istituzioni di relativa emanazione, che svolgono
attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori, ubicate nella Regione
Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato.
La concessione
della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui alle lettere A e B è
accordata ai datori di lavoro sopra menzionati:
1) esclusi dal
campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali
ordinarie e straordinarie;
2) destinatari
del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i
tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di
concessione per l’anno 2013;
3) ammessi alle
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe
le tipologie di Cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che,
avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di
intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello
residuo.
Si prevede la
concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura
concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione
all’amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di
continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi
stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.
I datori di
lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.
I trattamenti di
integrazione salariale in deroga saranno concessi:
a) in favore dei
dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a
tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione,
lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti a tutti i settori;
b) in favore
degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle
imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la
normativa ordinaria, per il periodo corrispondente alla durata dell’ammortizzatore
concesso, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata
del contratto.
La concessione
della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle
imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le
sospensioni (CIGO e CIGS) dell’attività lavorativa, con riferimento alla data
di presentazione della prima richiesta di concessione per l’anno 2013.
La concessione
della CIG in deroga è preceduta dall’apposita procedura di consultazione
sindacale e dall’esame congiunto previsto dalla stessa, nell’ambito della quale
e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il
piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di
attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.
La CIG in deroga
non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche
dell’intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali
nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell’istanza.
La concessione o
proroga dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore al 01 settembre
2013.
Le concessioni
relative ai punti 1), 2) e 3) della lettera A, sono subordinate alla
sottoscrizione del “Patto di Servizio Azienda” alla compilazione del
“Questionario Azienda” e alla presentazione di una dettagliata relazione
tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione
economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari:
risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento
complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale
emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere
verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico
aziendale (nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale,
ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga,
dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento,
che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi
aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento
delle difficoltà dell’impresa; qualora l’impresa preveda esuberi strutturali
dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.
La Regione
Molise effettuerà, ove necessario, la verifica dell’effettivo utilizzo degli
strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e
CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell’INPS.
La Regione
Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall’azienda, inviando
parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.
Per le
concessioni di CIG in deroga in favore degli apprendisti, dei lavoratori a
tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure
di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, la Regione Molise è
esonerata dall’invio del parere non vincolante sul piano di risanamento essendo
la CIG in deroga evento derivante dalla richiesta e dalla relativa concessione
della CIGO e/o CIGS contenente tutte le informazioni inerenti alle motivazioni
della crisi.
La Direzione
Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione,
emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.
Ai lavoratori si
applicano le riduzioni di trattamento di cui all’art. 19, comma 9, Legge 2/2009
(cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). La riduzione dei trattamenti
sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):
• del 10% nel
caso di prima proroga;
• del 30% nel
caso di seconda proroga;
• del 40% nel
caso di proroghe successive.
I periodi di CIG
in deroga complessivamente concedibili – nell’arco temporale del triennio 2010,
2011 e 2012 – non possono superare il limite di:
24 mesi nel caso dei lavoratori delle
aziende dei settori di cui ai precedenti punti a) e b).
C. La
concessione dei trattamenti di Mobilità in deroga sarà autorizzata – a seguito
della pubblicazione sul BURM delle apposite Istruzioni Operative per la
concessione dei trattamenti in deroga – a favore dei percettori di AA.SS. con
scadenza nel corso del 2013 e dei lavoratori licenziati e/o con contratto a
tempo determinato scaduto (inclusi gli apprendisti e i somministrati) nel corso
del 2013 che non hanno accesso agli AA.SS., aventi i seguenti requisiti:
anzianità aziendale di almeno dodici mesi,
di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, come da
articolo 16, comma 1, della legge 223/91 e tenuto conto del limite massimo
delle due annualità di concessione così come da Intesa Stato-Regioni e P.A. del
20/04/2011 riconfermata nella nuova Intesa Stato-Regioni e P.A. del 22/11/2012;
I lavoratori
beneficiari di mobilità in deroga possono appartenere a tutti i settori.
Ai lavoratori si
applicano le riduzioni di trattamento di cui all’art. 19, comma 9, Legge 2/2009
(cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007). Pertanto, trascorsi 12 mesi
anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo
lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:
• del 10% nel
caso di prima proroga.
• del 30% nel
caso di seconda proroga.
• del 40% nel
caso di proroghe successive.
LE PARTI INOLTRE
CONCORDANO
1. Di
individuare nel Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga il
luogo di condivisione, di monitoraggio e di rimodulazione e/o integrazione del
presente Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
2. Di raccordare
gli interventi di concessione degli ammortizzatori in deroga con il Programma
Ministeriale Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego
nella Regione Molise 2012 – 2014, funzionale a rendere proattiva la fase di
fruizione del trattamento in deroga nonché a strutturare percorsi mirati di
riqualificazione e/o ricollocazione lavorativa in coerenza con quanto stabilito
dal comma 33 dell’articolo 4 della Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
3. Di collegare
la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive
annesse, a programmi e azioni di supporto al reimpiego legati ai settori di
crisi, da promuovere sul territorio regionale, utilizzando risorse
riconducibili anche ad altri programmi di intervento.
4. Di far
interagire operativamente i Servizi Regionali dell’Assessorato al Lavoro e
dell’Assessorato alle Attività Produttive, al fine di offrire un supporto
concreto alle aziende in difficoltà, in un ambito dove vengano espresse al
massimo le responsabilità sociali di ogni attore coinvolto nella crisi. La
struttura di servizio avrà il compito di:
attenuare le ripercussioni della crisi
sulle categorie più vulnerabili proteggendo l’occupazione e prevenendo il
rischio di consolidamento dei bacini di lavoratori che ne stanno subendo gli
effetti, in linea con le indicazioni della Commissione Europea sulla exit
strategy e in linea con i diversi provvedimenti anticrisi adottati a livello
Nazionale e Regionale;
promuovere le politiche di intervento
programmate in risposta alla crisi, con lo scopo di fornire una credibile
alternativa all’utilizzo passivo degli ammortizzatori sociali;
costruire insieme all’azienda, attraverso
l’ottimizzazione degli strumenti già inseriti nelle Istruzioni Operative
(Questionario Azienda e Patto di Servizio Azienda), un “Piano di gestione della
crisi” (aziendale/settoriale), in funzione del rilancio produttivo e del
riposizionamento aziendale;
individuare percorsi formativi ed
interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale individuali o di
gruppo, sia all’interno dei cataloghi regionali, sia attraverso percorsi
formativi ad hoc coerenti con i “piani di gestione” delle singole crisi
aziendali e/o di settore.
5. Di proseguire
nell’azione di potenziamento e qualificazione dei Servizi per il Lavoro della
Regione Molise al fine di:
garantire il raggiungimento degli obiettivi
e dei risultati di servizio sanciti dal Masterplan dei Servizi per il Lavoro
2007-2013, così come indicati nelle apposite progettazioni esecutive redatte
dalle Province di Campobasso e Isernia, approvate e finanziate dalla Regione
Molise;
garantire la prosecuzione delle attività
progettuali-strumentali delle politiche attive del lavoro (Masterplan e Welfare
to Work) con apposite linee di indirizzo e misure di azioni da inserire nel
redigendo POR-FSE 2014/2020.
6. Di
coinvolgere a garanzia delle determinazioni definite nel presente accordo i
nuclei ispettivi dell’INPS e del Ministero del Lavoro che attiveranno tutte le
opportune verifiche funzionali al rispetto delle vigenti normative.
7. Di recepire
il punto 7) dell’Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 che recita
quanto segue: il Governo e le Regioni concordano, data l'attuale fase economica
segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra
politiche occupazionali e politiche formative anche con il concorso dei Fondi
interprofessionali, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà, con
l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi
innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di
competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa.
8. Di recepire
il punto 14) dell’Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22 novembre 2012 che recita
quanto segue: il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano a
monitorare costantemente l'andamento della spesa per l'anno 2013. A tal fine,
entro il 30 giugno 2013 si incontreranno per una verifica della spesa effettiva
e degli ulteriori eventuali fabbisogni; entro il 31 ottobre 2013 sarà definito
il riparto per l'annualità 2014.
9. Di
autorizzare le concessioni dei trattamenti in deroga subordinatamente alle
disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione Molise sulla
base dei citati punti 11) e 12) dell’Intesa Stato – Regioni e P.A. del 22
novembre 2012 e ai successivi provvedimenti, secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande e sulla base del costante monitoraggio dei flussi
finanziari.
10. Di
sottoporre il presente Accordo Quadro a verifica periodica, in relazione al
monitoraggio degli interventi realizzato congiuntamente dalla Regione Molise e
dall’INPS in raccordo con Italia Lavoro Spa.
11. Di
riservarsi la possibilità di apportare al presente documento le integrazioni e
modifiche che si rendano necessarie, sia in seguito ad eventuali sviluppi della
normativa e/o delle intese istituzionali che costituiscono i presupposti
dell’Accordo Quadro stesso, sia per adeguarne i contenuti all’evoluzione del
quadro congiunturale o alle risultanze del monitoraggio, sia per ottimizzare le
procedure gestionali.
ALLEGATO “A”
ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N._______ DEL__________
ISTRUZIONI
OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE
MOLISE – ANNO 2013
1. PREMESSA
L’art. 2, commi
64, 65 e 66, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”, prevede la possibilità di disporre per
gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal
perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di
garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli
ammortizzatori sociali.
Il Governo –
sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92
del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande
relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle
Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti
di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della
contribuzione figurativa.
In data 22
novembre 2012 è stata sottoscritta – in sede di Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano –
l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del
lavoro per l’anno 2013, che al punto 11) stabilisce quanto segue: il Governo –
sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 65, della citata Legge n. 92
del 2012 – per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande
relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle
Regioni e alle P.A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti
di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della
contribuzione figurativa.
La legge 24
dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” cd. legge di stabilità finanziaria 2013, al comma 254
ha sancito che: in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di
ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una
logica di condivisione solidale fra istituti centrali, territoriali e parti
sociali, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 65, della legge
28 giugno 2012, n. 92, l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, è incrementata di euro 200 milioni per l’anno 2013.
Il 26 febbraio
2013 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione Molise, con il quale è stata assegnata alla
Regione Molise la somma di Euro 4.930.998,87 a valere sul Fondo per occupazione
e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per l’anno 2013, in
virtù del piano di riparto che prevede una prima assegnazione dell’80% dei 650
milioni riservati alle Regioni per gli AA.SS. in deroga di cui ai punti 11) e
12) dell’Intesa di cui sopra.
Con decreto n.
73648 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze sono state assegnate alla
Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.930.998,87 a valere sul Fondo
per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per
l’anno 2013.
Con decreto n.
73649 del 6 giugno 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze sono state assegnate alla
Regione Molise risorse finanziarie pari ad Euro 1.928.098,54 a valere sul Fondo
per occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per
l’anno 2013.
Con decreto n.
74286 del 04 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze che assegna alla Regione
Molise risorse finanziarie pari ad Euro 4.265.532,35 a valere sul Fondo per
occupazione e formazione per la concessione dei trattamenti in deroga per
l’anno 2013;
In sede di IX
Commissione della Conferenza delle Regioni e delle P.A. in data 18 settembre
2013, è stata discussa l’ipotesi di distribuzione delle risorse statali pari a
500 milioni di Euro stanziati dal D.L. 102/2013 di cui 300 milioni di Euro da
ripartire tra le Regioni con i criteri di riparto già condivisi e relativi alla
spesa storica, al numero totale addetti al Censimento 2011 imprese, e al numero
totale addetti imprese per aziende inferiori a 1 dipendenti al 2011, con pesi
rispettivamente del 60%, 20%, 20%, e che prevede l’assegnazione alla Regione
Molise di Euro € 3.458.383,31;
Con l’Accordo
Quadro tra la Regione Molise e le Parti Sociali per la concessione degli
Ammortizzatori sociali in deroga – anno 2013 del 13 settembre 2013, si
definiscono i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, e si
individua nel Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga il luogo
di condivisione, monitoraggio e di eventuali rimodulazioni e/o integrazioni
degli interventi posti in essere attraverso la pubblicazione sul BURM delle
presenti Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga
nella Regione Molise.
Al fine di
regolare le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli
AA.SS. in deroga, nonché di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno
al reddito del lavoratore, è stata sottoscritta la Convenzione tra
INPS/Direzione Regionale e Regione Molise/Assessorato al Lavoro in data 7
agosto 2009.
2. DESTINATARI
DEI TRATTAMENTI DI CIG E DI MOBILITA’ IN DEROGA
Gli interventi
in deroga alla vigente normativa – per trattamenti la cui durata è fissata non
oltre il periodo di validità dell’accordo quadro al 31 Dicembre 2013 e comunque
a partire dal 1° settembre 2013 per le tipologie di cui alle seguenti lettere A
e B e dal 1° luglio 2013 per la tipologia di cui alla seguente lettera C;
A. La
concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa
Integrazione Guadagni, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese
ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo
indeterminato;
B. La concessione
o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione
Guadagni, sarà accordata in favore del personale dipendente delle associazioni
di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, e
degli enti ed istituzioni di relativa emanazione, che svolgono attività di
assistenza alle imprese e ai lavoratori, ubicate nella Regione Molise con in
forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato.
La concessione
della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui alle lettere A e B, è
accordata ai datori di lavoro sopra menzionati:
1) esclusi dal
campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali
ordinarie e straordinarie;
2) destinatari
del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i
tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di
concessione per l’anno 2013;
3) ammessi alle
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe
le tipologie di Cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che,
avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di
intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello
residuo.
Si prevede la
concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura
concorsuale nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione
all’amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di
continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi
stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.
I datori di
lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.
I trattamenti di
integrazione salariale in deroga saranno concessi:
a) in favore dei
dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a
tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione,
lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti a tutti i settori;
b) in favore
degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle
imprese per le quali è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione
secondo la normativa ordinaria, per il periodo corrispondente alla durata
dell’ammortizzatore concesso, e comunque per un periodo non superiore a quello
residuale di durata del contratto.
La concessione
della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l’utilizzo da parte delle
imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le
sospensioni (CIGO e CIGS) dell’attività lavorativa, con riferimento alla data
di presentazione della prima richiesta di concessione per l’anno 2013.
La concessione
della CIG in deroga è preceduta dall’apposita procedura di consultazione sindacale
e dall’esame congiunto previsto dalla stessa, nell’ambito della quale e con la
partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di
risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da
sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.
La CIG in deroga
non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche
dell’intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali
nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell’istanza.
La concessione o
proroga dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore al 1° settembre
2013.
Le concessioni
relative ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo, sono subordinate alla
sottoscrizione del “Patto di Servizio Azienda” (Allegato 6), alla compilazione
del “Questionario Azienda” (Allegato 7) e alla presentazione di una dettagliata
relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica
situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico
finanziari: risultato d’impresa, fatturato, risultato operativo ed
indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente
dal quale emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo); dovrà
essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico
aziendale (nel caso in cui l’impresa abbia proceduto ad assumere personale,
ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga,
dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento,
che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi
aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento
delle difficoltà dell’impresa; qualora l’impresa preveda esuberi strutturali
dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.
La Regione
Molise effettuerà, ove necessario, la verifica dell’effettivo utilizzo degli
strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e
CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell’INPS.
La Regione
Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall’azienda, inviando
parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.
Per le
concessioni di CIG in deroga in favore degli apprendisti, dei lavoratori a
tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure
di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, la Regione Molise è
esonerata dall’invio del parere non vincolante sul piano di risanamento essendo
la CIG in deroga evento derivante dalla richiesta e dalla relativa concessione
della CIGO e/o CIGS contenente tutte le informazioni inerenti alle motivazioni
della crisi.
La Direzione
Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione,
emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.
La riduzione dei
trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo
2007):
• del 10% nel
caso di prima proroga;
• del 30% nel
caso di seconda proroga;
• del 40% nel
caso di proroghe successive.
I periodi di CIG
in deroga complessivamente concedibili – nell’arco temporale del triennio 2010,
2011 e 2012 – non possono superare il limite di:
24 mesi nel caso dei lavoratori delle
aziende dei settori di cui ai precedenti punti a) e b).
C. La
concessione dei trattamenti di Mobilità in deroga – secondo le modalità
stabilite dalle presenti Istruzioni Operative – sarà autorizzata a favore dei
percettori di AA.SS. con scadenza nel corso del 2013 e dei lavoratori
licenziati e/o con contratto a tempo determinato scaduto (inclusi gli
apprendisti e i somministrati) nel corso del 2013 che non hanno accesso agli
AA.SS., aventi i seguenti requisiti:
anzianità aziendale di almeno dodici mesi,
di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, come da
articolo 16, comma 1, della legge 223/91 e tenuto conto del limite massimo
delle due annualità di concessione così come da Intesa Stato-Regioni e P.A. del
20/04/2011 riconfermata nella nuova Intesa Stato-Regioni e P.A. del 22/11/2012;
I lavoratori
beneficiari di mobilità in deroga possono appartenere a tutti i settori.
Ai lavoratori si
applicano le riduzioni di trattamento di cui all’art. 19, comma 9, Legge 2/2009
(cfr. Circolare INPS n° 57 del 13 Marzo 2007).
Pertanto,
trascorsi 12 mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni
singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella
misura:
• del 10% nel
caso di prima proroga;
• del 30% nel
caso di seconda proroga;
• del 40% nel
caso di proroghe successive.
3. LIMITI DI
SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI
I trattamenti in
deroga saranno concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise.
Come da Accordo
tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 26
febbraio 2013, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione Molise
e l’INPS verificheranno costantemente l’andamento della spesa, nel limite
complessivo delle risorse assegnate per il 2013.
Si individua nel
mese di novembre 2013, il termine di verifica dei flussi finanziari funzionale
alla eventuale distribuzione in misura percentuale delle risorse residue
destinabili partitamente ai trattamenti di CIG e Mobilità in deroga.
L’erogazione dei
trattamenti, da parte dell’INPS, avverrà solo successivamente all’assegnazione
dei fondi ed all’effettivo trasferimento alla Regione Molise.
4. PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI CIG E DI MOBILITA’ IN DEROGA
I lavoratori di
cui alle lettere A, B e C del paragrafo 2, possono presentare domanda di concessione
dei relativi trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle
presenti Istruzioni operative pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
5.
INCOMPATIBILITA’
L’erogazione del
trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento
previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso
dall’INPS.
6. LA CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
6.1 Le procedure
di attivazione per la concessione della CIG in deroga di cui alle lettere A e B
del paragrafo 2.
L’avvio delle
procedure di concessione della CIG in deroga è a carico dei datori di lavoro
operanti nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai punti
1), 2) e 3) del paragrafo 2, ovvero:
1) esclusi dal
campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali
ordinarie e straordinarie;
2) destinatari
del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i
tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di
concessione per l’anno 2013;
3) ammessi alle
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe
le tipologie di Cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che,
avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di
intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello
residuo.
Si prevede la
concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale
nei casi di: fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria,
qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività,
sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del
4 dicembre 2012.
I datori di
lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.
L’iter
procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi :
- L’impresa/datore
di lavoro che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale in
deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori
comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La
comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni
obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:
a) causale di
istanza di CIG in deroga comprendente: P.Iva o Codice Fiscale, matricola INPS,
codice Ateco 2007, CCNL, settore di riferimento e numero totale di dipendenti;
b) periodo
richiesto;
c) numero
lavoratori interessati;
d) andamento
occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione
dell’istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro);
e)
autocertificazione dell’effettivo utilizzo di tutti gli strumenti previsti
dalla normativa ordinaria per le sospensioni (CIGO e/o CIGS), per le sole
aziende che accedono a tali ammortizzatori (Allegato 8);
f) “Patto di
Servizio Azienda” (Allegato 6);
g) “Questionario
Azienda” (Allegato 7);
h) relazione
tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione
economico finanziaria.
- Entro tre
giorni dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese / datori di lavoro o gli
organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame
congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale
della Giunta – Area III^ – Attività Produttive – Politiche Formative e del
Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche
Sociali - Servizio Politiche per l’Occupazione (Via Toscana, 51 – 86100
Campobasso), anche a mezzo Fax al numero 0874.424369, o all’indirizzo di posta
elettronica cigderoga@mail.regione.molise.it o
uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it.
- Costituisce
oggetto dell’esame congiunto:
• il programma
che l’impresa / datore di lavoro intende attuare, comprensivo della durata e
del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
• la
sottoscrizione del “Patto di servizio Azienda” (Allegato 6) e verifica del
“Questionario Azienda” (Allegato 7);
• le misure
previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
• i criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere;
• le modalità
della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative
della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
• la relazione
dell’azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di
crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause
hanno prodotto sull’occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del
mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni,
difficoltà di accesso al credito;
• il programma
aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a
verifiche intermedie trimestrali;
• lo stato di
attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
- Esperita la
procedura di esame congiunto, le imprese / datori di lavoro presenteranno
istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con
pagamento diretto – entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di
esame congiunto a pena di decadenza alla Direzione Regionale del Lavoro
attraverso l’apposito modello “CIG deroga” (Allegato 1) allegando il relativo
verbale, l’allegato “Quadro Mensile a consuntivo” (Allegato 4) e l’allegato
“Dichiarazione di responsabilità” (Allegato 5), all’indirizzo
DRL-molise@lavoro.gov.it., e per conoscenza agli indirizzi di posta elettronica
cigderoga@mail.regione.molise.it o uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it e
molisederoghe@italialavoro.it.,
- La Direzione
Regionale del Lavoro, secondo le modalità previste nelle presenti Istruzioni
operative, approverà il trattamento di CIG in deroga e trasmetterà il
provvedimento autorizzatorio alla Regione Molise – Direzione Generale della
Giunta – Area III^ – Attività Produttive – Politiche Formative e del Lavoro –
Servizi e Attività Culturali, Turistiche e Sportive – Politiche Sociali -
Servizio Politiche per l’Occupazione (cigderoga@mail.regione.molise.it o
uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it.), e per conoscenza all’indirizzo di
posta elettronica molisederoghe@italialavoro.it.
- La Regione
Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^ – Attività Produttive –
Politiche Formative e del Lavoro – Servizi e Attività Culturali, Turistiche e
Sportive – Politiche Sociali - Servizio Politiche per l’Occupazione provvederà
a trasmettere in via telematica all’INPS il provvedimento autorizzatorio, il
Modello “SR100_IG15 Deroga” (Allegato 2) e il Verbale di esame congiunto;
contestualmente provvederà ad inviare ai CPI territorialmente competenti il
Decreto di autorizzazione della DRL, il Verbale di esame congiunto e il “Quadro
Mensile a consuntivo” (Allegato 4), ai rispettivi indirizzi:
• CPI di
Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
• CPI di
Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
• CPI di
Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
- Le imprese /
datori di lavoro beneficiarie invieranno in via telematica mensilmente (entro
il 10 del mese successivo a quello di riferimento) il modello “SR41” (Allegato
3) all’INPS secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo
www.inps.it; e il modello “Quadro Mensile a consuntivo” (Allegato 4) alla DRL
(all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it), alla Regione Molise (all’indirizzo
cigderoga@mail.regione.molise.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all’indirizzo molisederoghe@italialavoro.it),
al fine di verificare l’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale
concesso.
- La Regione
Molise, la DRL e Italia Lavoro S.p.A., sulla base dei dati economici forniti
dalla Direzione Regionale INPS, sinergicamente effettueranno il monitoraggio
della spesa.
I periodi di CIG
in deroga complessivamente concedibili – nell’arco temporale del triennio 2010,
2011 e 2012 – non possono superare il limite di:
24 mesi nel caso dei lavoratori delle
aziende dei settori di cui al precedente punto a) e b).
6.2 Termini
Le
imprese/datori di lavoro di cui alle lettere A e B del paragrafo 2, possono
presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, sulla base dei
criteri sanciti dalle presenti Istruzioni operative pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise, entro e non oltre il 16 Dicembre 2013.
Il “Quadro
Mensile a consuntivo” (Allegato 4) va inviato anche nei casi in cui non si
usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va
comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.
L’autorizzazione
alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l’insieme dell’impresa. Non
è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La
scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo
settimanale, all’interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito
alla domanda presentata.
6.3 Requisiti
dei lavoratori e delle lavoratrici
Sono ammessi al
trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate
imprese che:
• abbiano
qualifica di operai, impiegati, intermedi e quadri (compresi gli apprendisti, i
lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative
di produzione, lavoratori a domicilio);
• abbiano
maturato alle dipendenze dell’impresa che procede alla sospensione un’anzianità
di servizio di almeno 90 giorni.
6.4 Modulistica
La modulistica è
disponibile ai seguenti indirizzi:
•
www.moliselavoro.it , nel link dedicato Trattamenti in deroga
•
www.dg3molise.it Trattamenti in deroga
La domanda di
Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell’impresa/datori di
lavoro, in bollo (€ 16,00).
La domanda va
redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri
“A”, “B”, “C” e “D” (Allegato 1) disposti su diversi e successivi fogli di
lavoro.
Il file Excel
debitamente compilato va trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro via
e-mail all’indirizzo DRL-molise@lavoro.gov.it (e per conoscenza alla Regione
Molise all’indirizzo cigderoga@mail.regione.molise.it o
uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it) con un messaggio avente come oggetto:
Domanda di CIG in deroga - [Ragione Sociale Ditta], contenente un breve testo
di accompagnamento dove sia indicato l’indirizzo dell’unità locale per cui si
richiede l’integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore
richiesti. Dalla casella di posta elettronica della DRL verrà inviato in
automatico un messaggio di risposta a conferma dell’avvenuta ricezione della
e-mail, contenente l’assegnazione di un numero di protocollo e la data di
assegnazione.
Successivamente
all’invio telematico di cui sopra, la domanda compilata, completa degli
Allegati 1, 4 e 5, con il numero e la data di protocollo, va stampata e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/datori di lavoro, ed
inviata entro venti giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di esame
congiunto, previa l’apposizione della citata marca da bollo di € 16,00, per
posta, o consegnata a mano, alla Direzione Regionale del Lavoro all’indirizzo
Via XXIV Maggio, 197 - 86100 Campobasso.
Alla domanda va
allegata la stampa della e-mail con il file Excel inviata alla DRL con le
modalità di cui sopra.
La suddetta
documentazione deve essere integrata dai seguenti allegati (da fornire in
formato cartaceo):
a) scheda
relativa alle motivazioni della crisi, alle misure per il superamento della
crisi stessa e al programma di gestione degli esuberi eventualmente previsti,
allo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga e
dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa/datore di lavoro (Allegato 5);
b) fotocopia
della carta di identità, o altro documento di riconoscimento, del legale
rappresentante dell’impresa/datore di lavoro che sottoscrive la domanda.
Per consentire
all’INPS di procedere all’erogazione delle prestazioni autorizzate, le
imprese/datori di lavoro invieranno i dati a consuntivo dell’effettivo utilizzo
del trattamento di CIG dei propri dipendenti in via telematica mensilmente
(entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento) attraverso l’invio
del modello “SR41” (Allegato 3) all’INPS secondo la procedura resa disponibile
dall’Istituto (accedere all’indirizzo www.inps.it, selezionare le voci “Servizi
online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i
consulenti” e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento
“CIG” e poi “CIG a pagamento diretto”. I datori di lavoro privi di PIN potranno
richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare
nel sito anche il “Manuale” per l’utilizzo della procedura e, in caso di
difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure
telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica
sostegnoreddito.cigsm@inps.it. In caso di problemi tecnici della procedura
telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli “SR41” entro la
data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di
intervento alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it).
Si sottolinea
che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i
rispettivi dati riportati in sede preventiva sul “Quadro D” della domanda di
“CIG deroga”, e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non
potranno essere diversi da quelli riportati nel modello “D” originario, né
potrà essere modificato l’ordinamento degli stessi nel file “Quadro mensile a
consuntivo” (Allegato 4) di cui sopra.
I dati contenuti
nel modello “SR41” (Allegato 3), inviati entro lo stesso termine del giorno 10
del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli “Quadri
mensili a consuntivo” trasmessi per via telematica alla DRL.
In caso di
discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e
l’acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell’INPS.
Tali modelli,
debitamente compilati dall’azienda per ciascun lavoratore e firmati
dall’interessato, dovranno riportare il timbro dell’azienda e la firma del
titolare e/o del legale rappresentante. E’ assolutamente indispensabile
indicare la matricola dell’azienda.
Nel caso in cui
il lavoratore abbia diritto all’assegno al nucleo familiare durante il periodo
di CIG in deroga, l’azienda dovrà compilare l’apposito riquadro previsto nel
modello “SR41”, mentre il “Mod. ANF/DIP” (già in possesso dell’azienda) e la
relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.
In tutti i casi
deve essere compilato il modello Detrazione di Imposta (Allegato 8) per ciascun
lavoratore e consegnato all’INPS in aggiunta al modello“SR41”.
Le
imprese/datori di lavoro, per l’effettuazione degli adempimenti sopra previsti,
possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono
mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.
6.5 Erogazione
della prestazione
Le domande
saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di
trasmissione telematica delle stesse, o alla data di spedizione postale o
consegna in caso di ritardo nell’invio della documentazione cartacea richiesta,
secondo le modalità prima indicate, e nei limiti delle risorse assegnate.
Il pagamento dei
periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall’INPS direttamente ai lavoratori e
alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà sulle coordinate bancarie
indicate dai lavoratori e dalle lavoratrici aventi titolo sul modello “SR41”
(Allegato 3); in mancanza di indicazione delle coordinate bancarie il pagamento
avverrà mediante assegno circolare.
Si fa presente,
che le imprese/datori di lavoro operanti nei settori interessati alla integrazione
salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l’utilizzo dei
trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.12.2013, la contribuzione
prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
Al riguardo, il
Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15
dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell’art.
12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione
straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di
cui all’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con
modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento
della contribuzione ordinaria.
Le imprese
industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie
disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.
Ai fini delle
procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta
ulteriori indicazione per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007,
richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:
1. Il requisito
dell’art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel
quinquennio) non opera.
2. I trattamenti
di integrazione salariale sono soggetti ai massimali mensili previsti dalla
Legge 427/1980 e successive integrazioni, così come riportati nella circ. INPS
N. 14 del 30 gennaio 2013.
3. Sui
trattamenti in deroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste
dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).
7. INTERVENTI DI
MOBILITA’ IN DEROGA
7.1 Le procedure
di attivazione per la concessione della Mobilità in deroga.
L’iter
procedurale di concessione della Mobilità in deroga a favore dei lavoratori
residenti nella Regione Molise da almeno 6 mesi effettivi di cui alla lettera C
del paragrafo 2, si espleta attraverso le seguenti modalità:
- i lavoratori –
in costanza dello stato di disoccupazione e che non possono beneficiare di
altri ammortizzatori – possono presentare domanda di concessione del
trattamento in deroga attraverso procedura on-line (sul Portale www.inps.it con
l’utilizzo del PIN dispositivo), oppure per il tramite dei patronati e/o altre
categorie abilitate.
- I lavoratori
interessati, previa verifica del requisito di cui all’articolo 16, comma 1,
della legge 223/91 da effettuarsi presso il Centro per l’Impiego
territorialmente competente, hanno sette giorni lavorativi per presentare
l'istanza di trattamento di mobilità in deroga alla competente sede Inps
provinciale tramite la procedura on-line di cui sopra.
- l’INPS –
accertati i requisiti e ricevuta dal CPI la documentazione inerente alla
verifica dei prerequisiti di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga,
ricevuto l’atto di concessione e la relativa autorizzazione da parte della
Regione Molise, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi con inizio della
prestazione non anteriore al 1° luglio 2013 e, comunque:
• dal lunedì
successivo alla data di scadenza dell’ammortizzatore sociale;
• dal lunedì
successivo alla data di licenziamento (qualora il lavoratore non possa
beneficiare di altro ammortizzatore sociale).
L’INPS,
contestualmente, invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI
territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:
• CPI di
Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
• CPI di
Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
• CPI di
Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
- l’INPS –
accertati i requisiti e ricevuta dal CPI la documentazione inerente alla
verifica dei prerequisiti di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga,
ricevuto l’atto di concessione e la relativa autorizzazione da parte della
Regione Molise, provvederà ad erogare i trattamenti medesimi dal lunedì
successivo alla data di presentazione della domanda per coloro ai quali scade
il trattamento di ammortizzatore sociale o licenziati dopo il 1° luglio 2013, e
dal 1° luglio 2013 per coloro con ammortizzatore sociale scaduto o licenziati
in data antecedente al 1° luglio 2013 e contestualmente invierà il nominativo
del lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti
indirizzi:
• CPI di
Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
• CPI di
Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
• CPI di
Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
7.2 Modulistica
La modulistica è
disponibile ai seguenti indirizzi:
•
www.moliselavoro.it, nel link dedicato Trattamenti in deroga
•
www.dg3molise.it Trattamenti in deroga
7.3 Le politiche
attive o di attivazione e l’inserimento in programmi di riqualificazione
professionale e/o percorsi di reimpiego.
Le presenti
Istruzioni operative sono concepite al fine di rendere il periodo di fruizione
del trattamento in deroga funzionale a strutturare politiche e percorsi di
reimpiego secondo il Modello di Attivazione – concepito nella logica della
proattività e del lifewide learning – previsto dall’Azione di Sistema Welfare
to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise 2012 – 2014 in
coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell’articolo 4 della Legge 92 del
2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita.
Pertanto, i
beneficiari di trattamenti in deroga – previa sottoscrizione del Patto di
Attivazione presso i Centri per l’Impiego regionali – saranno inseriti in
programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.
A tal proposito,
al punto 8) dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle
politiche attive del lavoro per l’anno 2013 sottoscritta in data 22 novembre
2012, si sottolinea che “entro il mese di febbraio 2013 saranno definiti
criteri minimi per regolare l’attivazione delle politiche attive nei confronti
dei destinatari degli ammortizzatori in deroga”.
7.4 Regime
sanzionatorio
I lavoratori
fruitori dei trattamenti in deroga, incorrono nella sanzione della decadenza
dai medesimi trattamenti in conformità a quanto stabilito dall’art. 4 della
Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita sulla base dei seguenti commi:
40. Il
lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione
di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
41. Il
lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di
sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di
inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di
partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di
attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti
una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno
del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.
42. Le
disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative
o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è
raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di
cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di
sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti
già maturati.
44. E’ fatto
obbligo ai servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di
comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all’INPS, che
provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme
eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
Con riferimento
al percorso di riqualificazione professionale, la partecipazione allo stesso si
considera irregolare quando il beneficiario abbia frequentato meno dell’80%
dell’attività prevista, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza
in funzione dell’applicazione di normative nazionali in materia di congedi
parentali o maternità.
Resta inteso che
l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione
professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il
lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.
Avviso di
rettifica - BURM n.27/2013-:
1) A pagina 5575
secondo capoverso, terzo rigo, le parole “dall’inizio della sospensione” sono
sostituite dalle seguenti : “dalla data di sottoscrizione del verbale
dell’esame congiunto”.
2) A pagina 5577
punto 7.1, terzo capoverso, quarto rigo, le parole “dal lunedì successivo alla
data di presentazione della domanda per coloro ai quali scade il trattamento di
ammortizzatore sociale o licenziati dopo il 1° luglio 2013, e dal 1° luglio
2013 per coloro con ammortizzatore sociale scaduto o licenziati in data
antecedente al 1° luglio 2013 e contestualmente invierà il nominativo del
lavoratore beneficiario ai CPI territorialmente competenti, ai seguenti
indirizzi” sono sostituite dalle seguenti:
“ con inizio
della prestazione non anteriore al 1° luglio 2013, e, comunque:
• dal lunedì
successivo alla data di scadenza dell’ammortizzatore sociale;
• dal lunedì
successivo alla data di licenziamento (qualora il lavoratore non possa
beneficiare di altro ammortizzatore sociale).
L’INPS,
contestualmente, invierà il nominativo del lavoratore beneficiario ai CPI
territorialmente competenti, ai seguenti indirizzi:”